consecuzione procedure, Art. 118 - Esecuzione del concordato.

Tribunale di Catania – Concordato liquidatorio omologato: dal momento in cui sia decorso il termine per l'adempimento come previsto di un credito, gli interessi moratori, anche in assenza di risoluzione, riprendono ad essere dovuti.

Tribunale di Catania, Sez. IV civ. - Procedure concorsuali, 25 gennaio 2025 (data della pronuncia) – Pres. f.f. Alessandro Laurino, Rel. Sebastiano Cassaniti, Giud. Alessandra Bellia.

Concordato liquidatorio – Chiusura – Mancato adempimento di un credito nel termine previsto – Assenza di risoluzione – Ripresa del decorso degli interessi moratori – Misura da riconoscersi.

Data di riferimento: 
25/01/2025
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Corte di Cassazione – Sezioni Unite (4696/2022) – Concordato preventivo omologato: il debitore che nella fase esecutiva si dimostri inadempiente può essere dichiarato fallito a prescindere dalla risoluzione del concordato minore.

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 14 febbraio 2022, n. 4696 – Primo Pres. Pietro Curzio, Rel. Giacomo Maria Stalla.

Concordato preventivo omologato - Accesso del debitore alla fase puramente esecutiva – Insolvenza nel pagamento dei debiti concordatari – Riscontro evidente – Possibile dichiarazione di fallimento – Necessità della preventiva risoluzione della procedura minore – Esclusione – Fondamento.

Data di riferimento: 
14/02/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]