curatore, Art. 21. - Revoca della dichiarazione di fallimento.

Tribunale di Milano – Il pagamento del compenso al curatore del fallimento revocato

Tribunale di Milano, 19 luglio 2012 n.8835 - Est. Fontana

In relazione alla revoca del fallimento, ove non sia emersa alcuna responsabilità né del creditore istante, né del fallito, l'onere relativo al pagamento del compenso del curatore grava sullo Stato.

(Provvedimento e massima tratti dalla rivista ""Il Fallimento e le altre procedure concorsuali" - IPSOA - MILANO n. 2/2013 con osservazioni di Cristina Bellomi Riproduzione riservata)

Data di riferimento: 
19/07/2012
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]