Corte di Cassazione (27590/2023) – La formazione del giudicato nel giudizio per l'accertamento tra le parti dell'esistenza di un credito assorbe gli effetti di qualsiasi anteriore pattuizione ostativa della presentazione di un'istanza di fallimento.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 05/12/2023 - 09:43Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 settembre 2023, n. 27590 – Pres. Madga Cristiano, Rel. Angelina-Maria Perrino.
Fallimento – Pactum de non exequendo –Stipulazione anteriore al passaggio in giudicato del provvedimento che accerta la sussistenza di un credito - Irrilevanza ai fini della proponibilità di un'istanza di fallimento – Fondamento.