Corte di Cassazione (322/2024) – Decorrenza del termine ex art. 305 c.p.c. entro il quale il curatore può riassumere un giudizio come automaticamente interrottosi ex art. 43 L.F. di cui il fallito sia stato parte.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 07/02/2024 - 11:10Cass., Sez. 3, 5 gennaio 2024, n. 322, Pres. Rossetti, Est. Spaziani
FALLIMENTO - Fallimento di una parte processuale - Interruzione del processo - Automaticità - Riassunzione o prosecuzione del giudizio - Decorrenza del termine dalla dichiarazione giudiziale - Sussistenza - Comunicazione della dichiarazione - Applicabilità sia nei confronti delle parti processuali non colpite dall’evento interruttivo sia nei confronti della parte fallita e del curatore fallimentare.