Tribunale di Vicenza – Il limite massimo di durata delle misure protettive previsto fino ad omologazione di uno strumento di regolazione della crisi dall'art. 8 C.C.I. non può essere in alcun modo eluso.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 08/07/2025 - 08:53Tribunale di Vicenza, Sez. I civ. - Procedure concorsuali, 25 marzo 2025 (data de provvedimento) – Giudice Paola Cazzola.
Misure protettive – Durata temporale massima previsto fino ad omologazione di uno strumento di regolazione della crisi – Art. 8 C.C.I. - Inammissibilità che venga in un qualche modo eluso.