Tribunale di Vicenza, Liquidazione dell'attivo

Tribunale di Vicenza - Il curatore può sospendere ex art. 107 l.f. la vendita in totale discrezionalità fino al decreto di trasferimento in caso di offerta in aumento del 10%.

Tribunale Vicenza, 02 Novembre 2021. Est. Limitone.

Fallimento – Sospensione della vendita ex art. 107 l.fall. – Potere discrezionale del curatore fino al decreto di trasferimento –Offerta in aumento del 10% – Sufficienza

Il Curatore può sospendere la vendita fino al decreto di trasferimento se perviene un’offerta di almeno il 10% superiore rispetto alla precedente, senza dover chiedere pareri o autorizzazioni, senza osservare particolari formalità e in totale discrezionalità.

Data di riferimento: 
02/11/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Vicenza – Concordato preventivo: regolamento del procedimento competitivo ex art. 163 bis L.F. e sua possibile eventuale modifica.

 

Tribunale di Vicenza, Sez. Fall., 03 maggio 2016 - Pres. Borella, Rel. Pitinari.

 

Concordato preventivo in continuità – Contenuto della proposta - Affitto e successiva cessione di ramo d’azienda – Altri ulteriori impegni assunti dall’offerente – Tribunale – Procedura competitiva ex art. 163 bis L.F. -  Adeguamento del regolamento.

 

Data di riferimento: 
03/05/2016
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Vicenza - Potere di sospensione della vendita e sproporzione del prezzo di aggiudicazione.

Tribunale Vicenza, 18 luglio 2011 - - Est. Limitone.

Esecuzione immobiliare - Sospensione della vendita - Presupposti - Illecite interferenze - Non necessità - Giusto prezzo - Notevole sproporzione - Sufficienza (artt. 584, 586 c.p.c.; art. 108 l.f.).

Data di riferimento: 
18/07/2011
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Trib. Vicenza - Diritto del debitore di abitare la casa fino alla vendita e pagamento di una cauzione.

Tribunale di Vicenza, 13 marzo 2009 - Est. Limitone.

Esecuzione forzata immobiliare - Diritto del debitore di abitare la propria casa fino alla vendita - Sussistenza - Diritto dei creditori di imporgli un canone fino al rilascio - Insussistenza.

I creditori non sono titolari di alcun diritto reale sul bene esecutato per quale il debitore sia tenuto a corrispondere un canone a loro favore per poter abitare la sua casa fino alla vendita ed al conseguente rilascio dell'immobile. (gl) (riproduzione riservata)

Data di riferimento: 
13/03/2009
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]