Tribunale di Vicenza – Il termine ex art. 44, comma 1, C.C.I. per l’ accesso a uno strumento di risoluzione della crisi con riserva di presentazione della documentazione necessaria può essere concesso una sola volta.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 28/05/2025 - 16:13Tribunale di Vicenza, Sez. civile – procedure concorsuali, 06 marzo 2025 – Pres. Giuseppe Limitone, Rel. Paola Cazzola, Giud. Silvia Saltarelli.
Impresa in stato di crisi – Domanda ex art. 44, comma 1, C.C.I. di accesso ad uno strumento di risoluzione con riserva – Concessione di un termine – Perentorietà dello stesso - Riproponibilità di una nuova uguale istanza con riferimento alla medesima situazione – Esclusione – Fondamento.
