Il Tribunale di Udine in tema di prededuzione del credito del professionista nel concordato preventivo.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 15/10/2008 - 14:21Con riferimento al credito insinuato al passivo dal professionista che ha redatto la domanda di concordato non accolta, per potersi parlare di crediti sorti "in funzione" di una procedura, come testualmente recita l'art 111 lf, occorre che una procedura sia effettivamente aperta e che quindi, nel caso di concordato preventivo, vi sia stata l'emissione di un decreto di ammissione che, come dispone testualmente l'art. 163 lf, segna il momento in cui può ritenersi aperta la procedura. Deve pertanto ritenersi che la norma dell'art. 111 secondo comma lf.