Tribunale di Milano, Art. 150 - Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali.

Tribunale di Milano - Il creditore fondiario che procede all’esecuzione individuale pendente la procedura fallimentare, deve partecipare al pagamento di una quota del compenso del curatore.

Tribunale Milano, 18 Ottobre 2018. Est. Giani.

Esecuzione immobiliare pendente alla data del fallimento – Partecipazione del creditore fondiario alla quota del compenso del curatore

Il creditore fondiario che procede alla esecuzione individuale pendente la procedura fallimentare deve partecipare al pagamento di una quota del compenso del curatore oltre che alle spese riconducibili alla conservazione ed alla liquidazione del bene immobile. (Francesco Gabassi - riproduzione riservata)

Data di riferimento: 
18/10/2018
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]