Tribunale di Venezia, Art. 222 - Disciplina dei crediti prededucibili.

Tribunale di Venezia - Necessità che la banca titolare di un diritto di ipoteca sui beni del fallito, non debitore, si insinui al passivo per farlo valere. Privilegio ex art 41, comma 2, del TUB: non riconoscibilità nei confronti del garante.

Tribunale Ordinario di Venezia, 04 ottobre 2019 – Pres. Rel. Gabriella Zanon, Giudici Silvia Bianchi e Fabio Massimo Saga.

Soggetto fallito – Precedente dazione di ipoteca a favore di terzo –Titolare del diritto - Riconoscimento – Necessario ricorso al procedimento di verifica del passivo.

Decisione della Corte - Difformità rispetto ad un suo precedente orientamento - Condanna del soccombente – Possibile esclusione – Compensazione delle spese processuali.

Data di riferimento: 
04/10/2019
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]