Tribunale di Parma, Art. 42 - Istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri nei procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo.

Tribunale di Parma – Va considerato imprenditore commerciale assoggettabile a fallimento chi svolga attività anche agricole a favore di terzi se non prova che risulta connessa a quella agricola da lui svolta in via principale.

Tribunale di Parma, 30 dicembre 2021 (data della pronuncia) – Pres. Antonella Ioffredi, Rel. Enrico Vernizzi, Giud. Irene Colladet.

Fallimento – Impresa che svolga attività anche agricole a favore di terzi – Non svolgimento in proprio di attività agricole – Attività da considerarsi non connesse a quella principale – Considerazione quale commerciale - Fallibilità.

Data di riferimento: 
30/12/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]