Tribunale di Parma, Art. 53 - Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione.

Tribunale di Parma - Ipotesi di rigetto dell'istanza di fallimento in presenza di un credito, superiore ad euro trentamila, che risulti non pretestuosamente contestato. Possibile non condanna del creditore alle spese.

Tribunale di Parma,  05 settembre 2018 – Pres.Pietro Rogato, Rel. Irene Colladet, Giud. Enrico Vernizzi.

Istanza di fallimento – Credito contestato – Non pretestuosità della confutazione – Stato d'insolvenza – Presupposti non sussistenti – Tribunale – Rigetto del ricorso.

Data di riferimento: 
05/09/2018
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]