Tribunale di Pistoia, istruttoria prefallimentare

Tribunale di Pistoia - Liquidazione controllata del socio di s.n.c. receduto entro l’anno: ed accertamento sommario della assoggettabilità dell’ente a liquidazione giudiziale da parte del Tribunale.

Tribunale Pistoia, 16 Marzo 2023. Pres., est. Curci.

Liquidazione Controllata – Socio receduto di s.n.c. – Assoggettabilità dell’ente a liquidazione giudiziale – Accertamento sommario del tribunale Sufficienza

Data di riferimento: 
16/03/2023
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]

Tribunale di Pistoia – Risoluzione del concordato preventivo: presupposto imprescindibile perché possa pronunciarsi la dichiarazione di fallimento rispetto all’originaria insolvenza.

Tribunale di  Pistoia, Sez. Civ., 20 dicembre 2017 – Pres. Raffaele D’Amora, Rel. Nicoletta Curci, Giud. Sergio Garofalo.

Concordato preventivo – Omologazione -  Soggetto ammesso alla procedura – Nuova insolvenza – Insorgenza - Dichiarazione di fallimento – Ammissibilità.

Concordato preventivo – Omologazione –  Chiusura della procedura - Dichiarazione di fallimento – Preclusione temporanea –  Risoluzione per inadempimento – Presupposto necessario.

Data di riferimento: 
20/12/2017
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Pistoia – Presupposti per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore agricolo in procinto di accedere alla procedura prevista per il sovraindebitamento.

 

Tribunale di Pistoia 14 novembre 2014- Pres. D'Amora – Est. Garufi.

 

Fallimento – Imprenditore agricolo – Insufficienza del requisito formale – Esercizio esclusivo o prevalente di una attività commerciale –  Presupposto necessario.

 

Imprenditore agricolo - Fallimento – Avvio della procedura di cui alla legge 3/2012 - Irrilevanza – Contestazioni di parte e produzioni documentali – Presupposti necessari della non fallibilità.

 

Data di riferimento: 
14/11/2014
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Pistoia - Estensione del fallimento e partecipazione al giudizio del giudice delegato.

Tribunale di Pistoia - 25 novembre 2009 - Pres. est. D'Amora

Il curatore che intenda proporre istanza di estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili, ex art. 147, co. 4, l.f. non necessita di autorizzazione da parte del giudice delegato.Il giudice delegato che, nel caso concreto, dia parere favorevole all'estensione si limita ad emettere una specie di "nulla osta", che non preclude la sua partecipazione al collegio giudicante sull'estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili." (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Data di riferimento: 
25/11/2009
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]