Tribunale di Pistoia, Art. 106 - Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura.

Tribunale di Pistoia – Risoluzione del concordato preventivo: presupposto imprescindibile perché possa pronunciarsi la dichiarazione di fallimento rispetto all’originaria insolvenza.

Tribunale di  Pistoia, Sez. Civ., 20 dicembre 2017 – Pres. Raffaele D’Amora, Rel. Nicoletta Curci, Giud. Sergio Garofalo.

Concordato preventivo – Omologazione -  Soggetto ammesso alla procedura – Nuova insolvenza – Insorgenza - Dichiarazione di fallimento – Ammissibilità.

Concordato preventivo – Omologazione –  Chiusura della procedura - Dichiarazione di fallimento – Preclusione temporanea –  Risoluzione per inadempimento – Presupposto necessario.

Data di riferimento: 
20/12/2017
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]