riconvenzionale, Art. 32 - Competenza sulle azioni che derivano dall'apertura delle procedure di liquidazione.

Tribunale di Vicenza - Eccezione riconvenzionale di credito nei confronti del fallito ed accertamento in sede fallimentare.

Tribunale di Vicenza, 22 dicembre 2009 - Est. Limitone.

Fallimento - Stato passivo - Opposizione - Credito opposto in compensazione di controcredito del fallimento - Accertamento - Rito fallimentare - Necessità.

L'accertamento di ogni credito nei confronti del fallito va fatto in sede fallimentare, anche se non comporta prima facie conseguenza alcuna per lo stato passivo, essendo finalizzato solo, in via di eccezione, alla compensazione con il controcredito. (gl) (riproduzione riservata)

Data di riferimento: 
22/12/2009
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]