sovraindebitamento, Art. 53 - Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione.

Tribunale di Treviso – Accordo di composizione della crisi ex L. 3/2012: stabilità dell’omologazione fino al passaggio in giudicato del provvedimento di revoca della stessa.

Tribunale di Treviso, Sez. I civ., 19 gennaio 2017 - Pres. Ronzani, Rel. Cusumano.

Accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento - Omologazione – Accoglimento del reclamo e conseguente revoca – Procedure esecutive intentate nei confronti del debitore – Ricorso ex art. 700 c.p.c. per inibirne gli effetti -  Ammissibilità.

Data di riferimento: 
19/01/2017
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]