orte di Cassazione (2200/2026) – In sede di liquidazione del patrimonio, non è ricorribile per cassazione ex art.111 Cost. il provvedimento con cui il tribunale decide il ricorso proposto in materia di nomina o sostituzione del liquidatore.
Inserito da Francesco Gabassi il Dom, 30/08/2026 - 13:50Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 febbraio 2026, n. 2200 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Alessandro Farolfi.
Sovraindebitamento - Liquidazione del patrimonio ex l. 3/2012 – Nomina o sostituzione del liquidatore – Provvedimento reso dal tribunale in sede di reclamo – Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. – Esclusione – Ragione sottostante.
