Corte d’Appello di Brescia – Omologazione trasversale di un concordato preventivo in continuità: non equiparabilità dei creditori privilegiati degradati a quelli chirografari ab origine ai fini dell'applicazione dell'art. 112, comma 2, lett. b), C.C.I.
Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 26/06/2026 - 11:17Corte d’Appello di Brescia, Sez. I civ., 24 aprile 2026 – Pres. Giuseppe Magnoli, Cons. Rel. Maura Mancini, Cons. Cesare Massetti.
Concordato preventivo in continuità – Omologazione c.d. trasversale – Condizione di cui all’art. 112, comma 2, lett. b), C.C.I. – Necessario rispetto - Previsione di un trattamento più favorevole a favore dei creditori privilegiati degradati – Ammissibilità.
