Corte di Cassazione (19789/2026) – A fronte della domanda di un creditore di liquidazione giudiziale, il debitore decade dalla facoltà di proporre istanza di accesso ad uno strumento alternativo se non la esercita entro la prima udienza.
Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 11/09/2026 - 17:30Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 giugno 2026, n. 19789 – Pres: Massimo Ferro, Rel. Andrea Zuliani.
Domanda di un creditore di liquidazione giudiziale – Accesso a uno strumento alternativo di regolazione della crisi - Termine di decadenza entro il quale il debitore può proporre istanza - Prima udienza fissata per decidere dalla prima – Irrilevanza che nel corso di quella il giudice abbia disposto un rinvio.
