Corte di Cassazione (19602/2025) –Nella fase esecutiva di un concordato preventivo con cessione dei beni va rimessa al giudice della cognizione ogni questione che insorga circa le modalità di distribuzione del ricavato.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 18/02/2026 - 11:42Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 luglio 2025, n. 19602 – Pres. Luigi Abete, Rel. Paola Vella.
Concordato preventivo con cessione dei beni – Omologazione - Fase esecutiva – Distribuzione delle somme ricavate – Insorgere di contestazioni in merito in sede di reparto – Rimessione della decisione sul punto al giudice della cognizione – Differenza rispetto a quanto avviene in sede fallimentare – Non risolvibilità di quella problematica all’interno della procedura concorsuale tramite proposizione di reclami - Ragione sottostante.
