Corte di Cassazione (19790/2026) –Anteriormente alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 136/2020 la possibilità di convertire il voto contrario delle agenzie fiscali era ammissibile solo nel caso del concordato liquidatorio.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 02/09/2026 - 16:47Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 giugno 2026, n. 19790 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Andrea Zuliani.
Concordato in continuità – Raggiungimento delle maggioranze richieste per l’approvazione - Art. 88, comma 2-bis, C.C.I. – Conversione in favorevole del voto contrario delle agenzie fiscali (c.d. cram down) - Versione di detta disposizione anteriore alle modificazioni introdotte dal D. Lgs. 136/2024 - Possibilità non contemplata – Previsione limitata al solo concordato liquidatorio – Fondamento.
