interessi, Art. 234 - Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura.

Corte d'Appello di Ancona – Con la chiusura del fallimento cessano gli effetti della procedura e da tale momento il creditori hanno tempo cinque anni per proporre istanza di pagamento degli interessi post fallimentari sui crediti ammessi al passivo.

Corte d'Appello di Ancona, Sez. I. civ., 22 febbraio 2022 – Pres. Gianmichele Marcelli, Giudice  Ausiliario Rel. Carlo Orlando, Cons. Ugo Pastore.

Fallimento -  Sospensione del decorso degli interessi – Validità solo agli effetti del concorso – Non estensione ai rapporti tra debitore e singoli creditori – Decorso degli interessi post- fallimentari tra quei soggetti – Prosecuzione - Chiusura della procedura – Creditori – Possibilità di farne richiesta.

Data di riferimento: 
22/02/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Procura Generale della Corte di Cassazione (2019) – Differenza tra amministrazione straordinaria e fallimento per quanto concerne gli effetti interruttivi permanenti della prescrizione del diritto agli interessi sui crediti chirografari.

Procura Generale della Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 dicembre 2019 - Udienza pubblica del 22 gennaio 2020 - Sostituto Procuratore Generale Stanislao De Matteis, Relatore Aldo Angelo Dolmetta.

Data di riferimento: 
23/12/2019
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]