Corte di Cassazione (2223/2025) - Dichiarazione di fallimento: la contestazione circa la non ricorrenza della condizione di procedibilità di cui all'art 15, comma 9, L. F. non può essere sollevata, per la prima volta, in sede di reclamo.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 03/03/2025 - 11:36Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 gennaio 2025, n. 2223 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Filippo D'Aquino.
Dichiarazione di fallimento – Giudizio di reclamo - Non ricorrenza della condizione di procedibilità ex art. 15, comma 9, L.F. – Improponibilità di una contestazione sul punto per la prima volta in quella sede.