Art. 1. - Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo., Tribunale di Messina

Tribunale di Messina – Sovraindebitamento e piano del consumatore: la colpa del soggetto finanziatore può costituire motivo per escludere che il debitore non sia meritevole di avere accesso a quella procedura a causa dell'eccessivo ricorso al credito.

Tribunale di Messina,  Sez. II civ., 20 dicembre 2021 (data della pronuncia) – Pres. Delegato Giuseppe Minutoli.

Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Omologazione – Meritevolezza del soggetto proponente – Requisito necessario - Colpa del creditore – Intermediario finanziario – Non adeguato doveroso riscontro della situazione - Possibile rilevanza a fini valutativi.

Data di riferimento: 
20/12/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]