Art. 10. - Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa., Tribunale di Avellino

Tribunale di Avellino – Cessazione fittizia di un'impresa individuale: al fine di dimostrare tale circostanza il creditore che ne richieda il fallimento deve provare l'assenza di una reale dicotomia con la società di fatto costituita in continuità.

Tribunale di Avellino, Sez. I – Ufficio procedure concorsuali, 05 ottobre 2021 – Pres. Maria Iandiorio, Rel. Paquale Russolillo, Giud. Marcello Polimeno.

Fallimento – Cessazione di un'impresa individuale – Cancellazione dal registro delle imprese - Prosecuzione dell’attività – Costituzione di una società di fatto “schermo” - Assenza di dictomia con quella - Immutato ed omogeneo profilo imprenditoriale – Fallibilità – Onere probatorio gravante sul creditore istante o sul Pubblico Ministero.

Data di riferimento: 
05/10/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]