Art. 14. - Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento., Tribunale di Piacenza

Tribunale di Piacenza – Emergenza da Covid-19 e improcedibilità dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento e lo stato di insolvenza depositati tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020: accoglibilità di un’istanza di autofallimento.

Tribunale di Piacenza, Sez. Civile Fallimentare, 08 maggio 2020 – Pres. Stefano Brusati, Rel. Stefano Aldo Tiberti, Giud. Antonino Fazio.

Imprese colpite dal Covid-19 - D.L. 8 aprile 2020 n. 23 - Misure urgenti per garantirne la continuità – Art. 10, primo comma - Richieste per la dichiarazione di fallimento e lo stato di insolvenza – Improcedibilità nel periodo tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020 – Società in liquidazione - Istanza di autofallimento depositata in quell’arco di tempo - Accoglimento possibile – Presupposti. 

Data di riferimento: 
08/05/2020
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]