Art. 25. - Poteri del giudice delegato., Liquidazione dell'attivo

Corte di Cassazione (1928/2026) – Alla luce del nuovo disposto dell’art. 108 L.F. come risultante dopo le modifiche introdotte nel 2006 e 2007 il GD non può più sospendere d’ufficio gli effetti di una vendita competitiva come svoltasi.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 gennaio 2026, n. 1928 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Cosmo Crolla.

Fallimento – Liquidazione dell’attivo - Svolgimento di una vendita competitiva conclusasi con l’aggiudicazione – Sospensione d’ufficio da parte del G.D. di tale effetto finale – Esclusione – Modifiche dell’art. 108 L.F. introdotte nel 2006 e 2007 - Necessità che la sospensione venga disposta a seguito di una iniziativa del fallito, del comitato dei creditori odi altri interessati.

Data di riferimento: 
28/01/2026
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Corte di Cassazione (17648/2018) – Ambito di applicazione del decreto di acquisizione di cui all’art. 25 l.fall.: il giudice delegato non può disporre l'acquisizione di beni o somme di un terzo dissenziente che si pretendano dovute al fallimento.

Cassazione civile, sez. VI, 05 Luglio 2018, n. 17648. Est. De Chiara.

Decreto di acquisizione di cui all’art. 25, comma 1, n. 2, l.fall.  - Ambito applicativo - Acquisizione di beni o somme di un terzo dissenziente, che si pretendano dovute al fallimento – Inesistenza del provvedimento, radicale nullità ed inidoneità a produrre effetti giuridici – Ricorribilità in Cassazione ex art. 111 Cost. – Inammissibilità.

Data di riferimento: 
05/07/2018
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Siracusa – Limiti di applicazione delle norme sulla divisione in sede esecutiva ordinaria, alla procedura di liquidazione dell’attivo fallimentare.

Tribunale di Siracusa, 26 Marzo 2017. Est. Cassaniti.

Fallimento – Liquidazione dell’attivo – Divisione – Applicazione delle norme del codice di procedura civile – Limiti

Data di riferimento: 
26/03/2017
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]