fondiario, Tribunale di Udine

Tribunale di Udine – Fallimento: assegnazione provvisoria al creditore fondiario e restituzione sulla base del riparto.

Tribunale di Udine, 14 settembre 2021 – Pres. dott. Francesco Venier, rel. dott. Andrea Zuliani

Fallimento – Fondiario – Esecuzione individuale – Assegnazione – Provvisorietà.

Fallimento – Fondiario – Esecuzione individuale – Assegnazione – Provvisorietà – Restituzione – Azione del curatore – Giudizio ordinario.

Fallimento – Fondiario – Preferenza – Spese generali – Proporzionalità.

Data di riferimento: 
14/09/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Udine – Liquidazione coatta amministrativa, stato passivo: credito ipotecario fondiario, superamento del limite dell’80%, ammissibilità.

Tribunale di Udine, 14 febbraio 2018 – Pres. Dott. Venier, rel. Dott.ssa Barzazi

Liquidazione coatta amministrativa – Stato passivo – Credito fondiario – Ipoteca – Art. 38 TUB – Delib. CICR 22.4.1995 – Superamento limite 80 % – Ammissione.

Data di riferimento: 
14/02/2018
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Udine – Contratto di mutuo fondiario eccedente il limite di finanziabilità: conseguenze.

Tribunale di Udine, decr., 29 Maggio 2014 –Pres. Dott. Alessandra Bottan Giselli – Rel. dott. Andrea Zuliani.

Mutuo fondiario - Art 38 T.u.b. - Superamento limite di finanziabilità - Privilegio ipotecario -  Ammissibilità.   

 

Data di riferimento: 
29/05/2014
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Udine – Ammissione al passivo del diritto di ipoteca su un bene del fallito a garanzia del debito del terzo e stato passivo come unitario strumento di accertamento.

Tribunale di Udine, sez. II civ., 24 maggio 2013 – Pres. Bottan, Giud. est. Pellizzoni.

 

Stato passivo - Art. 52 l. fall. - Crediti - Diritti reali e personali - Ipoteche iscritte sui beni del fallito a garanzia di debiti di terzi.

 

Data di riferimento: 
24/05/2013
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Udine - Azione revocatoria fallimentare ed ipoteca fondiaria

Il recupero del bene a vantaggio dei creditori concorsuali tramite l'accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare non pregiudica il diritto del creditore ipotecario fondiario di iniziare o proseguire l'azione esecutiva individuale sul bene medesimo (art. 41, comma 2, T.U.B.), non potendo avere un effetto pregiudizievole per il creditore superiore a quello che sarebbe stato l'effetto del fallimento intervenuto prima che il bene uscisse dal patrimonio del fallito.

 

Data di riferimento: 
19/11/2009
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]