Art. 44. - Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento., Tribunale di Bologna

Tribunale di Bologna - Sovraindebitamento e liquidazione dei beni: non è opponibile al debitore l'ordinanza di assegnazione di quota del suo stipendio disposta a seguito del suo assoggettamento ad espropriazione presso terzi.

Tribunale di Bologna, Sez. IV civ. e delle Proc. Concorsuali, 12 agosto 2021  – Giud. Del. Fabio Florini

Sovraindebitamento - Liquidazione dei beni - Pignoramento presso terzi - Assegnazione del credito ex art. 533 c.p.c. - Anteriorità rispetto all’apertura della procedura - Opponibilità – Esclusione  - Fondamento.

Data di riferimento: 
12/08/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]