Art. 44. - Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento., Tribunale di Bari

Tribunale di Bari – Pignoramento presso terzi: inefficacia ex art. 44 l.f. del pagamento del terzo debitore del fallito ove sia successivo alla sentenza di fallimento.

Tribunale di Bari, 9 giugno 2014 – Est. Cassano.

Fallimento – Par condicio creditorum – Pignoramento del terzo – Pagamento coattivo da parte del terzo debitore del fallito successivo alla sentenza dichiarativa di fallimento – Inefficacia. 

Data di riferimento: 
09/06/2014
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]