Art. 46. - Beni non compresi nel fallimento, Tribunale di Forli

Tribunale di Forlì – Quota di reddito da stipendi o pensioni per il fallito: contemperamento tra esigenze alimentari e tenore di vita socialmente adeguato.

Tribunale di Forlì, 3 novembre 2014 – Pres. Pescatori, Est. Orlandi.  

Fallimento – Quota di reddito da stipendi o pensioni disponibile per il fallito ex art. 46 L.F. – Valutazione di non assoluta inadeguatezza del giudice delegato – Destinazione alle sole esigenze alimentari – Parametro costituzionale del tenore di vita socialmente adeguato – Contemperamento.  

Data di riferimento: 
03/11/2014
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]