Art. 52. - Concorso dei creditori., Tribunale di Treviso

Tribunale di Treviso – Soddisfazione di un creditore fondiario in caso di concorso tra esecuzione individuale e fallimento. Necessario rispetto da parte del G.E., in sede di assegnazione, delle regole di graduazione dei crediti.

Tribunale di Treviso, 17 ottobre 2018 – Giudice dell' Esecuzione  Antonello Fabbro.

Fallimento di debitore mutuatario – Creditore fondiario ammesso allo stato passivo  – Azione esecutiva individuale – Avvio o prosecuzione -  Concorso tra procedure – Giudice dell'esecuzione – Ricavato della vendita degli immobili ipotecati - Possibile assegnazione provvisoria al creditore fondiario -  Passivo fallimentare -  Crediti della massa - Collocazione preferenziale – Necessaria considerazione.

Data di riferimento: 
17/10/2018
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]