Corte di Cassazione (16779/2021) – Un credito IVA sorto durante la procedura fallimentare non può essere compensato dall'Agenzia delle Entrate con suoi crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 07/10/2021 - 15:48Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 15 giugno 2021, n. 16779 – Pres. Biagio Virgilio, Rel. Salvatore Leuzzi.
Fallimento - Credito IVA formatosi durante lo svolgimento della procedura concorsuale – Richiesta di rimborso da parte dell'amministrazione finanziaria – Agenzia delle Entrate - Opponibilità in compensazione di crediti sorti anteriormente all’apertura della procedura - Inammissibilità – Necessità che anche i crediti dell'erario si siano formati posteriormente - Fondamento .