Corte di Cassazione (29599/2026) – Il gestore del Fondo di garanzia per le PMI non è coobbligato solidale col debitore fallito onde, escusso dalla banca finanziatrice, in sede di surroga non è assoggettabile ai limiti di cui all’art. 61, comma 2, L.F.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 12/08/2026 - 15:17Corte di Cassazione, Sez. I civ.,10 novembre 2025, n. 29599 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Alberto Pazzi.
Fallimento di impresa beneficiaria di sostegno pubblico - Escussione da parte della banca finanziatrice della garanzia del gestore del Fondo per le PMI – Insinuazione al passivo del credito di rivalsa da parte di quello – Inapplicabilità dei limiti ex art. 61, comma 2, L.F. in quanto non coobbligato solidale – Natura privilegiata del credito.
