Art. 66. - Azione revocatoria ordinaria., spese processuali

Corte di Cassazione (4244/2020) – Inefficacia della cessione di crediti posta in essere dal soggetto poi fallito in adempimento di un'obbligazione di pagamento ed inapplicabilità dell’art. 2901 co. 3 in sede fallimentare.

Corte di Cassazione, Sez. III civ., 19 febbraio 2020, n. 4244 – Pres. Roberta Vivaldi, Rel. Augusto Tatangelo.

Soggetto poi dichiarato fallito – Obbligazione di pagamento – Adempimento mediante cessione di crediti – Revocabilità - Atto da considerarsi discrezionale - Inapplicabilità dell'esenzione ex art. 2901, terzo comma, c.c..

Data di riferimento: 
19/02/2020
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]