Corte di Cassazione (30127/2024) – Pagamento di forniture effettuate per la prima volta o regolate in modo diverso dalle precedenti: criterio da adottarsi per decidere dell'applicabilità dell'esenzione da revocatoria ex art. 67, comma 3, lettera a) L.F.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 13/02/2025 - 16:32Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 novembre 2024, n. 30127 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Giuseppe Dongiacomo.
Forniture effettuate per la prima volta o regolate in modo diverso dalle precedenti – Pagamenti effettuati in periodo sospetto – Esenzione da revocatoria prevista dall'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. - Necessita perché risulti applicabile fare riferimento a quanto previsto contrattualmente.
