Liquidazione dell'attivo, Tribunale di Bologna

Tribunale di Bologna – Reclamo ex art. 26 l. fall.: il Tribunale può disporre la sospensione dell’efficacia del provvedimento reclamato. Limiti alle facoltà del Curatore e del Giudice Delegato in sede di sospensione della vendita ex art. 107 l. fall.

Reclamo ex art. 26 l.f.

 

Tribunale di Bologna, 10 luglio 2014 – Pres. Atzori, Rel. Rossi.

 

Fallimento – Reclamo ex art. 26 l. fall. – Poteri del Tribunale adito – Sospensione dell’efficacia del provvedimento reclamato.

 

Art. 107 l. fall. – Norma di legge – Si applica indipendentemente dal richiamo nel bando di gara.

 

Art. 107 l. fall. – Facoltà del curatore e del Giudice Delegato di sospendere la vendita – Limite – Avvenuto trasferimento della proprietà e versamento del prezzo.

 

Data di riferimento: 
10/07/2014
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]