Corte di Cassazione (6865/2025) - Liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012: le spese del gestore della crisi non costituiscono uscite di carattere generale da ripartirsi, in via proporzionale, sul ricavato dei beni oggetto di ipoteca o pegno.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 20/08/2025 - 07:54Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 marzo 2025, n. 6865 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Alberto Pazzi.
Sovraindebitamento - Procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore ex art. 14 ter L. 3/2012 - Spese del gestore della crisi - Uscita di carattere generale sostenuta nell’interesse di tutti i creditori - Ripartizione proporzionale sul ricavato dei beni oggetto di pegno ed ipoteca - Esclusione – Ragione sottostante.
