Art. 111-bis. - Disciplina dei crediti prededucibili., Tribunale di Messina

Tribunale di Messina - Fallimento e liquidazione di beni immobili ipotecati: la prevalenza nell'assegnazione del ricavato che l'art. 111 bis, comma 2, L.F. riconosce ai creditori garantiti non si estende ai frutti da tali beni prodotti.

Tribunale di Messina, Sez. II civ. - Ufficio Fallimenti, 12 aprile 2021 (data del provvedimento) – Giudice delegato Daniele Carlo Madia.

Fallimento – Piano di riparto – Frutti prodotti da beni immobili ipotecato - Prevalenza da riconoscersi ai titolari di crediti prededucibili - Art. 111 bis, secondo comma, L.F. - Priorità da riconoscersi ai creditori garantiti – Inapplicabilità - Liquidazione dei beni su cui insiste la garanzia – Criterio valido in quella sola ipotesi.

Data di riferimento: 
12/04/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]