Art. 160. - Presupposti per l'ammissione alla procedura., consecuzione procedure

Corte d'Appello di Genova – In caso di revoca dell'omologazione di un concordato preventivo e conseguente fallimento l'assuntore non è tenuto a pagare i professionisti che avevano assistito il debitore.

Corte d'Appello di Genova, Sez. II civ., 26 ottobre 2021 – Pres. Carmela Alparone, Cons. Rel. Maria Laura Morello, Cons. Angela Latella.  

Concordato preventivo – Omologazione – Revoca – Obblighi dell’assuntore nei confronti dei creditori – Insussistenza – Professionisti che avevano assistito il debitore – Compenso loro spettante – Obbligo di pagamento gravante sull'assuntore – Esclusione – Fondamento.

Data di riferimento: 
26/10/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Corte di Cassazione (24056/2021) – Accertamento della consecuzione tra concordato preventivo e fallimento ai fini della reiezione della domanda di ammissione al passivo di un credito ipotecario.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 settembre 2021, n. 24056 – Pres. Francesco A. Genovese, Rel. Loredana Nazzicone.

Concordato preventivo e successivo fallimento - Opposizione allo stato passivo - Consecuzione di procedure – Accertamento in quella sede -  Ammissibilità – Mancato precedente riscontro in sede di dichiarazione di fallimento - Irrilevanza.

Data di riferimento: 
06/09/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]