Corte di Cassazione (4127/2026) – Il provvedimento che dichiara l'inammissibilità del concordato prevenivo o ne revoca l'ammissione non è soggetto a ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 09/07/2026 - 16:03Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 maggio 2026, n. 4127 – Pres. Massimo Ferro.
Concordato preventivo – Provvedimento di inammissibilità della proposta o di revoca dell’ammissione – Pronuncia contestuale o meno del fallimento - Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.– Inammissibilità in entrambi i casi – Motivi sottostanti.
