Art. 182-bis. - Accordi di ristrutturazione dei debiti., Tribunale di Catania

Tribunale di Catania – Accordo di ristrutturazione con transazione: non è possibile addivenire all'omologazione se l'adesione da parte dei creditori non pubblici risulti sospensivamente condizionata all'applicazione del cram down.

Tribunale di Catania, 06 dicembre 2022 – Pres. Mariano Sciacca, Rel. Alessandro Laurino.

Accordo di ristrutturazione con transazione – Creditori non pubblici – Adesione condizionata sospensivamente all'applicazione del cram down – Voto da considerarsi non favorevole – Mancato efferttivo raggiungimento della percentuale del 60% - Venir meno di un presupposto necessario all'omologazione – Rigetto della proposta.

Data di riferimento: 
06/12/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]