Art. 182-quater. - Disposizioni in tema di procedibilita' dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti., privilegi

Tribunale di Napoli - Concordato con continuità, problematiche relative a: finanziamenti, formazione delle classi, soddisfazione parziale di crediti con prelazione, cancellazione di vincoli ed attestazione del professionista.

Tribunale di Napoli, VII Sez. Civ., 04 luglio 2017 – Pres. Gian Piero Scoppa, Rel. Eduardo Savarese, Giud. Nicola Graziano.

Concordato preventivo con continuità aziendale -  Finanziamenti ad opera di terzi investitori – Prospettazione - Espletamento di una procedura competitiva – Necessità  - Esclusione – Trasferimento di tutto o parte del patrimonio sociale - Fattispecie completamente differente.

Data di riferimento: 
04/07/2018
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Corte di Cassazione – Fallimento: Revocabilità del mutuo ipotecario, senza erogazione di nuova liquidità, finalizzato ad estinguere un debito anteriore e discrimine col rifinanziamento del debitore.

 

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 marzo 2016 n. 5087 – Pres. Didone, Rel. Ferro.

 

Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Natura di giudizio d’appello ed applicazione dell’art. 345 c.p.c. – Esclusione – Produzione di nuovi documenti  - Ammissibilità.

 

Fallimento – Mutuo ipotecario – Scopo – Estinzione di un debito anteriore – Procedimento negoziale indiretto - Revocabilità.

 

Data di riferimento: 
15/03/2016
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Terni – Prededucibilità del credito per spese legali sostenute dal creditore istante il fallimento.

Tribunale di Terni, 22 marzo 2012 - dott. Vella, Relatore

Il credito per le spese legali sostenute dal creditore istante nel procedimento per la dichiarazione di fallimento è funzionale alla procedura, di conseguenza esso va ammesso al passivo fallimentare in prededuzione con collocazione chirografaria, non potendosi riconoscere né privilegi speciali ex artt. 2755 e 2770 c.c. né il privilegio generale ex art. 2751 bis n.2 c.c.

Data di riferimento: 
22/03/2012
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]