Art. 185. - Esecuzione del concordato., fideiussione

Tribunale di Roma – Piano di concordato che preveda nella sua fase esecutiva la scissione parziale della proponente e l’assunzione solo di taluni debiti in capo alle beneficiarie: rapporto tra diritto societario e diritto della crisi di impresa.

Tribunale di Roma, 24 marzo 2020 – Pres. Giuseppe Di Salvo, Est. Guido Romano.

Concordato preventivo – Omologazione - Obbligatorietà del concordato per i creditori - Coobbligati e fideiussori del debitore proponente – Non vincolatività della proposta – Obblighi risalenti a prima della pubblicazione del concordato – Condizione necessaria.

Data di riferimento: 
24/03/2020
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]