Art. 5 - Doveri e prerogative delle autorità preposte., Art. 177. - Maggioranza per l'approvazione del concordato.

Corte di Cassazione (2422/2020) – Concordato con continuità reso possibile solo grazie alla vendita di alcuni immobili ipotecati, con differimento a lungo termine del pagamento dei creditori garantiti: inammissibilità della proposta.

Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 04 febbraio 2020, n. 2422 - Pres.  Andrea Scaldaferri, Rel Massimo Ferro.

Concordato preventivo - Creditori privilegiati – Pagamento dilazionato – Ammissibilità – Perdita economica – Conseguente riconoscimento del diritto di voto –Accertamento rimesso al giudice del merito.

Data di riferimento: 
04/02/2020
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]