Art. 11 - Attribuzione della giurisdizione., Art. 18 - Misure protettive.

Tribunale di Roma – Composizione negoziata: in sede di esame della richiesta di conferma delle misure protettive il tribunale non è tenuto a verificare l'effettiva ammissibilità dello strumento proposto per la risoluzione della crisi.

Tribunale di Roma, Sez. Fallimentare, 04 ottobre 2022 (data della pronuncia) – Giudice Francesco Cottone.

Composizione negoziata della crisi – Istanza di conferma delle misure protettive – Strumento proposto dal debitore – Effettiva ammissibilità dello stesso – Tribunale – Verifica preliminare da effettuare – Esclusione – Possibile modifica di tale strumento.all'esito delle trattative – Ragione sottostante - Valutazioni viceversa da compiersi.

Data di riferimento: 
04/10/2022
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]