Art. 19 - Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari., Art. 15. - Procedimento per la dichiarazione di fallimento.

Tribunale di Milano – Composizione negoziata: il giudice in sede di conferma della misure protettive può disporre che fino alla conclusione delle trattative non possa, con riferimento ad una procedura pendente, pronunciarsi sentenza di fallimento.

Tribunale di Milano, Sez. II civ., 26 gennaio 2022 (data della pronuncia) – G.D. Guendalina Alessandra Virginia Pascale.

Composizione negoziata crisi d'impresa – Istanza - Procedura prefallimentare pendente - Misure protettive e cautelari – Ricorso per la conferma – Esperto - Sussistenza di condizioni idonee - Giudice – Inammissibilità temporanea della pronuncia del fallimento – Termine finale – Conclusione delle trattative o archiviazione dell'istanza del ricorrente.

Data di riferimento: 
26/01/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]