Art. 20 - Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui agli articoli 2446,2447,2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile., Tribunale di Torino

Tribunale di Torino – Composizione negoziata della crisi: il debitore può richiedere che uno dei creditori che hanno proposto nei suoi confronti azioni esecutive venga escluso dal novero di quelli interessati alla conferma delle misure protettive.

Tribunale di Torino, Sez. VI civ. - Fallimentare, 23 febbraio 2022 (data della pronuncia) – Giudice Stefano Miglietta.

Composizione negoziata crisi d'impresa – Misure protettive del patrimonio – Istanza di riconoscimento - Ricorso al tribunale volto alla loro conferma  – Istanza di esclusione di una singola procedura – Ammissibilità - Presupposti.

Data di riferimento: 
23/02/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]