Art. 20 - Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui agli articoli 2446,2447,2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile., Art. 52. - Concorso dei creditori.

Corte di Cassazione (26806/2022) – All'esito di un concordato fallimentare è ammissibile la proposizione di un'azione esecutiva individuale nei confronti del debitore tornato in bonis anche per crediti sorti anteriormente al concordato.

Corte di Cassazione, Sez. III civ., 12 settembre 2022, n. 26806 – Pres. Franco De Stefano, Rel. Stefano Giaime Guzzi.

Concordato fallimentare – Conclusione della procedura – Creditore anteriore non insinuatosi al passivo – Proposizione di un'azione esecutiva individuale – Ammissibilità – Fondamento -  Necessità della precedente insinuazione – Esclusione.

Data di riferimento: 
12/09/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]