Art. 28 - Trasferimento del centro degli interessi principali., Art. 121 - Presupposti della liquidazione giudiziale.

Corte di Cassazione (11292/2021) – Spetta al giudice ordinario e non al giudice amministrativo la competenza alla dichiarazione di fallimento di una farmacia, nonostante questa svolga un servizio pubblico.

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civ., 29 aprile 2021, n.11292 – Primo Pres. Camilla Di Iasi, Rel. Lina Rubino.

Farmacia privata – Attività d'impresa – Insolvenza – Dichiarazione di fallimento – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza – Fondamento – Svolgimento di un pubblico servizio – Irrilevanza -  Competenza del giudice amministrativo – Esclusione.

Data di riferimento: 
29/04/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Corte di Cassazione (4343/2020) – Tribunale competente a dichiarare il fallimento e coordinamento di quella procedura con quella di concordato preventivo, in particolare se aperta presso un diverso tribunale.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 febbraio 2020, n. 4343 – Pres. Guido Federico, Rel. Eduardo Campese.

Dichiarazione di fallimento – Centro direttivo e amministrativo della società – Tribunale del luogo in cui si trova – Competenza alla pronuncia.

Coordinamento tra concordato preventivo e fallimento – Procedimenti pendenti avanti allo stesso tribunale o a tribunali diversi  - Principi cui attenersi a seconda dei casi.

Data di riferimento: 
20/02/2020
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]